Descrizione
OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio
regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 16.01.2022. Legge 21 novembre 2000, n.
353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15
Vista Ia Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l’art. 3 comma
3 lettera f) e I’art. 10 comma 5;
Vista Ia Legge regionale n. 15/2018, Ia quale, aII’art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:
3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal
Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima
pericolosità per l’intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente
individuate.
4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di
comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo
AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.
5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali
concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie
competenze.
6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l’applicazione dell’articolo 10, comma 7.”
Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima
pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro
una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e
pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, ed è vietata qualunque
generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Considerato che l ‘art. 13 comma 2 delIa Lr. 15/2018 prevede che:
“Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7,
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.”
Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge
dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
• legge regionale n. 23/2008;
DETERMINA
Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 16.01.2022, su tutto il territorio del
Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente
del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.
A tal fine;
RENDE NOTO
L’art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:
“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi
dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r.
4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali:
accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per
tagliare metalli, usare apparati o
apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare
veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione
che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”
L’art. 13 delIa Legge regionale n. 15/2018 prevede che:
“1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui
all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00
a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).”
Il funzionario estensore
dott.ssa Cristina Ricaldone
LA DIRIGENTE (A1822A - Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.))
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta
A cura di
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2022, 17:53